Circolare: Sospensione di versamenti e adempimenti fiscali

A seguito della pubblicazione del DL n. 18/2020 sono state introdotte le disposizioni di sospensione dei principali versamenti e adempimenti fiscali in scadenza nelle prossime settimane (Artt. da 60 a 62, 68 e 71, DL 17.3.2020, n. 18).  Viene disposta inoltre la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartella di pagamento/avvisi esecutivi delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” nonché del c.d. ”stralcio e saldo.

Versamento della Tassa CC.GG. Vidimazione libri sociali

Scade il giorno 16/03/2020 il termine per il versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali per l’anno 2020.

SOCIETÀ DI CAPITALI: S.R.L. e S.P.A.
Sono soggette alla tassa le società di capitali: Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

IMPORTO
L’importo, determinato in misura forfetaria, deve essere convertito in Euro con arrotondamento al centesimo di Euro, come segue:
– €. 309,87 (pari a lire 600.000) se il capitale sociale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, a €. 516.456,90 (pari a L. 1.000.000.000); 
– €. 516,46 (pari a lire 1.000.000) se il capitale sociale è superiore, alla data del 1° gennaio, a €. 516.456,90 (pari a L. 1.000.000.000). 

VERSAMENTO A MEZZO F24
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo telematico con il Mod. F24, Sezione Erario, codice tributo 7085 e periodo di riferimento indicato nella forma AAAA (2020).

Le nuove regole di compensazione dei crediti in F24

Nell’ambito del DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, è stata disposta la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto già previsto per la compensazione del credito IVA (trimestrale/annuale).

Crisi d’azienda: il Conferimento dell’azienda prima del fallimento e successiva cessione delle quote o concordato fallimentare

La continuità dell’azienda in crisi è una delle priorità nel fallimento e il concordato fallimentare potrebbe offrire una nuova soluzione per la preservazione dell’azienda.

Affitto d’azienda, accordi di affitto con successiva cessione e conferimento dell’azienda in una società, anche di nuova costituzione, finalizzato alla successiva cessione delle partecipazioni, sono istituti praticabili anche qualora la crisi sia destinata a sfociare in un fallimento o in altra procedura, con il solo limite che queste operazioni non si configurino come abuso.