Composizione della crisi da sovraindebitamento

Normativa di riferimento: D.L. 212/2011 del 22.12.2011 – L. 3/2012 del 27.01.2012. – Proposta DL n.5117

Il provvedimento permette di affrontare le situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non soggetti al fallimento, ove per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 6, L.3/2012).

Con le recenti modifiche, la procedura è mutata sostanzialmente, e, ad oggi, permette di ricorrere a due alternative:

  • Con l’Accordo di Ristrutturazione il debitore propone un piano di ristrutturazione che viene sottoposto all’accettazione dei creditori;
  • Con la Proposta di Composizione, invece, il debitore dichiara la sua crisi e richiede la composizione della crisi. In questa ultima ipotesi, il piano è proposto dal Professionista nominato dal Giudice e sottoposto ai creditori, i quali ne sono soggetti;

Soggetti interessati

  • Consumatori
  • Debitore non assoggettabile al fallimento
  • Imprenditore commerciale non fallibile per mancanza dei requisiti dimensionali: attivo <=300.000 + ricavi <=200.000 + debiti <=500.000
  • Enti non commerciali
  • Imprenditore agricolo
  • Lavoratore autonomo
  • Debitore civile, persona fisica non imprenditore
  • Socio di società di persone, fallita o in procedura

Piani di intervento

Accordo di ristrutturazione: l’accordo è proposto dal debitore ai creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione.
L’approvazione è soggetta a maggioranze qualificate e vincola tutti i debitori, ivi compresi i privilegiati.

Piano di ristrutturazione: è un piano redatto a cura dell’organismo di composizione della crisi (OCC, ma ad oggi dal professionista nominato dal Tribunale), che se omologato, è vincolante per tutti i creditori.
Il piano può essere anche liquidatorio, ovvero proporre un’operazione di vendita di beni a saldo e stralcio e prevedere l’affidamento del patrimonio a un fiduciario.

Iter del piano

Nomina del professionista di fiducia del debitore
Raccolta documentale e predisposizione della “bozza” del piano di ristrutturazione (PDR)
Istanza al Tribunale per la nomina del Professionista del Giudice (PDG) e seguente nomina
Raccolta documentale da parte del PDG
Approvazione del PDR e omologa da parte del Tribunale
Esecuzione del PDR, affiancamento del PDG e assistenza alle operazioni

Il Professionista del Debitore

può svolgere diverse funzioni, a seconda della tipologia di intervento:

  • Assistenza e consulenza alle fasi di raccolta documentazione, elaborazione del piano dir ristrutturazione e analisi di “sostenibilità” del piano;
  • Affiancamento del Professionista del Giudice, assistendolo in tutte le fase di svolgimento della procedura per conto del Debito, a garanzia della migliore realizzazione del piano e dell’ottenimento di tutti gli obbiettivi della procedura;
  • Fiduciario della procedura, quale esecutore del piano su incarico del PDG. Quest’ultimo infatti può constatare il rischio di conflitto d’interessi tra la propria funzione di responsabile del procedimento e di liquidatore degli attivi;

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