Contributo a fondo perduto art. 25 DL Rilancio

Il c.d. “Decreto Rilancio” (art. 25, DL n. 34/2020) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI INTERESSATI

Ai sensi del comma 3 del citato art. 25, il contributo spetta:

● ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

● a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

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Garanzia su nuovi finanziamenti fino a eur 25.000

Fino al 31 dicembre 2020 è ammissibile il rilascio di garanzie, previa autorizzazione della Commissione Europea, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, fino al 25% dell’ammontare dei ricavi e comunque fino ad un massimo di euro 25.000.

Le novità del c.d. “Decreto Cura Italia”

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020.

Di seguito, si propone una sintesi delle “altre” novità contenute nel Decreto in esame

Circolare: Sospensione di versamenti e adempimenti fiscali

A seguito della pubblicazione del DL n. 18/2020 sono state introdotte le disposizioni di sospensione dei principali versamenti e adempimenti fiscali in scadenza nelle prossime settimane (Artt. da 60 a 62, 68 e 71, DL 17.3.2020, n. 18).  Viene disposta inoltre la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartella di pagamento/avvisi esecutivi delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” nonché del c.d. ”stralcio e saldo.

Versamento della Tassa CC.GG. Vidimazione libri sociali

Scade il giorno 16/03/2020 il termine per il versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali per l’anno 2020.

SOCIETÀ DI CAPITALI: S.R.L. e S.P.A.
Sono soggette alla tassa le società di capitali: Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

IMPORTO
L’importo, determinato in misura forfetaria, deve essere convertito in Euro con arrotondamento al centesimo di Euro, come segue:
– €. 309,87 (pari a lire 600.000) se il capitale sociale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, a €. 516.456,90 (pari a L. 1.000.000.000); 
– €. 516,46 (pari a lire 1.000.000) se il capitale sociale è superiore, alla data del 1° gennaio, a €. 516.456,90 (pari a L. 1.000.000.000). 

VERSAMENTO A MEZZO F24
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo telematico con il Mod. F24, Sezione Erario, codice tributo 7085 e periodo di riferimento indicato nella forma AAAA (2020).

Le nuove regole di compensazione dei crediti in F24

Nell’ambito del DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, è stata disposta la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto già previsto per la compensazione del credito IVA (trimestrale/annuale).