Cos'è il Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale, regolato dagli artt. 167 – 171 c.c. è un “vincolo costituito” con atto notarile, su alcuni beni, che sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi.

La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obbligo di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative. Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia.

Ricordiamo però che per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure la revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti).

Inoltre i coniugi devono sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale è destinato a tutelare le esigenze della famiglia, e da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: “Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati”.

Le coppie di fatto non sono state prese in considerazione dal legislatore.

Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi.

Di solito è utilizzato per gli immobili (case, fabbricati di ogni genere, terreni), ma può comprendere titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili).

La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario.

In qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile.

L’amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale.

È però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi.

Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo.

Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale.

Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori.

In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un’ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.

Tuttavia con tale clausola si rischia il disconoscimento del fondo patrimoniale.

CONTATTO RAPIDO

Compila i campi sottostanti se desideri essere ricontatto da un nostro responsabile.